
Il Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 4 "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione." (G.U. n. 8 del 11-01-2006)
testo è in vigore dal 12/01/06, convertito in Legge in data 28/02/2006).
art. 5
Al fine di assicurare
l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati
per l'intero anno 2006, tutti i contratti a tempo determinato, stipulati
dalla CROCE ROSSA ITALIANA. Alla copertura del relativo onere si provvede
con le ordinarie dotazioni finanziarie della CROCE ROSSA ITALIANA, e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato
Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui
saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al
fabbisogno, si far fronte mediante riduzione di 8,5 milioni di Euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo 1, comma 33, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266
LEGGE FINANZIARIA 2007 ART. 1 COMMA 519
Per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma
513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non
dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti
stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in
servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne
faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di
natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di
stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante
procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le
amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente
comma, e prioritariamente del personale di cui all’articolo 23, comma 1,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni,
in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle
procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la
stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi
elenchi, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di
servizio. Con decreto del Ministro dell’interno sono stabiliti, fermo
restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica
di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni, i criteri; il
sistema di selezione; nonchè modalita` abbreviate per il corso di
formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate
secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
LEGGE FINANZIARIA 2008
(legge 24 Dicembre 2007, n. 244)
ARTICOLO
2
comma 1……….365……omissis
366. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la
associazione italiana della Croce rossa svolge in regime
convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle
convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni
medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni
previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla
copertura dell'onere relativo la associazione italiana della Croce
rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle
convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
367. Nei confronti del personale di cui al comma 366 trovano
applicazione le disposizioni dei commi 90, 92 e 94 dell'articolo 3
della presente legge. Per i soggetti in possesso dei prescritti
requisiti che non possono essere stabilizzati per mancanza di
disponibilità di posti vacanti nell'organico della associazione
italiana della Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in
materia di assunzioni,si procede ad un graduale assorbimento del
personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso
le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili
professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre
pubbliche amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese
di personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un
protocollo da stipulare con le regioni nelle competenti sedi
istituzionali, su proposta del Ministero della salute di concerto
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Con tale protocollo sono anche definiti gli aspetti relativi al
rinnovo delle convenzioni di cui al comma 366, allo scopo di
assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei
contratti di lavoro in essere.
ARTICOLO 3:
comma 1……89 omissis
90. Fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica
amministrazione e` comunque subordinato all’espletamento di
procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di
legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui
all’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
gli anni 2008 e 2009:
a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici
di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla
procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i
requisiti di anzianita` di servizio ivi previsti in virtu` di
contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
b) le amministrazioni regionai e locali possono ammettere alla
procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 558, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ancheil personale che consegua i
requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di
contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
Comma 91 omissis
92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi
del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di
stabilizzazione.
Comma 93 omissis
94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558
e 560 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, prima
della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30
aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali,
nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli
anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del
seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti
tempi di maturazione dei presenti requisiti:
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi
90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519
e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) gia` utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, e che alla stessa data abbia gia` espletato
attivita`lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa
amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1,
commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. E` comunque
escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente
lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici
presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche´ il personale
a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle
universita` e negli enti di ricerca.