PrecariCRI.it Dipendenti precari della Croce Rossa Italiana.jpg
         
E-mail: info@precaricri.it                
CHI SIAMO      QUANTI SIAMO:       LISTE stabilizzabili.                                                             

LA CROCE ROSSA ITALIANA PASSA SOTTO LA VIGILANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE SPA E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

DDL n. 1956

 

Comma 3 bis

        «3-bis. L'articolo 6 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, è sostituito dal seguente: "Art. 6 - (Vigilanza sulla Croce Rossa Italiana e statuto della Associazione Croce Rossa Italiana.) - 1. Ferme restando le competenze del Ministero della difesa a legislazione vigente, le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, della difesa, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, il commissario straordinario rimane in carica per ventiquattro mesi ed in ogni caso non oltre la data di costituzione degli organi.

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato"».


Home Page
Autista soccorritore oggi
I Referenti Regionali
Perché questo sito
La normativa
Archivio news
Immagini
Forum
  Chat  
scandalo dei precari    video 1      video 2

Normativa

Il Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 4 "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione." (G.U. n. 8 del 11-01-2006) testo è in vigore dal 12/01/06, convertito in Legge in data 28/02/2006).

art. 5

Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, tutti i contratti a tempo determinato, stipulati dalla CROCE ROSSA ITALIANA. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della CROCE ROSSA ITALIANA, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si far fronte mediante riduzione di 8,5 milioni di Euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

 

LEGGE FINANZIARIA 2007 ART. 1 COMMA 519

Per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell’interno sono stabiliti, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni, i criteri; il sistema di selezione; nonchè modalita` abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

LEGGE FINANZIARIA 2008

(legge 24 Dicembre 2007, n. 244)

 ARTICOLO 2

comma 1……….365……omissis

366. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la associazione italiana della Croce rossa svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo la associazione italiana della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

367. Nei confronti del personale di cui al comma 366 trovano applicazione le disposizioni dei commi 90, 92 e 94 dell'articolo 3 della presente legge. Per i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della associazione italiana della Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni,si procede ad un graduale assorbimento del personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese di personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un protocollo da stipulare con le regioni nelle competenti sedi istituzionali, su proposta del Ministero della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con tale protocollo sono anche definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni di cui al comma 366, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere.

ARTICOLO 3:

comma 1……89 omissis

 90. Fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione e` comunque subordinato all’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianita` di servizio ivi previsti in virtu` di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

b) le amministrazioni regionai e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ancheil personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

 

Comma 91 omissis

92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

Comma 93 omissis

94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) gia` utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia gia` espletato attivita`lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. E` comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche´ il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle universita` e negli enti di ricerca.

 










 

© 2006-2007 - PrecariCRI.it - E-mail: info@precaricri.it 

Realizzazione grafica a cura di:

Fabrizio Armone Fabrizio Armone
http://www.armone.it