Ecco l'emendamento alla finanziaria 2008.
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Art. 47 (Personale della Croce Rossa Italiana ) 1. Al fine di assicurare l’espletamento delle attività che la Croce Rossa Italiana svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni, sono confermati per la durata delle convenzioni medesime e comunque rinnovabili per le esigenze generali della CRI. 2. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei requisiti cui al comma 519 della legge 296/2006 è stabilizzato, a domanda, a copertura delle vacanze in organico della CRI. 3 .In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell’onere relativo la Croce Rossa Italiana provvede nell’ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
L’inserimento è necessario per stabilizzare i precari della CRI |