LA CROCE ROSSA ITALIANA PASSA SOTTO LA VIGILANZA DELLA
PROTEZIONE CIVILE SPA E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
DDL n. 1956
Comma 3 bis
«3-bis.
L'articolo 6 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, è sostituito dal seguente:
"Art. 6 - (Vigilanza sullaCroce Rossa Italiana e statuto della
Associazione Croce Rossa Italiana.) - 1. Ferme restando le competenze
del Ministero della difesa a legislazione vigente, le funzioni di vigilanza
sulla Croce Rossa Italiana sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della protezione civile. Lo statuto della C.R.I. e
le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri
della salute, della difesa, dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sentito il Presidente nazionale della
C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, udita la sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato.
2. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, il commissario straordinario rimane in carica per
ventiquattro mesi ed in ogni caso non oltre la data di costituzione degli
organi.
3. L'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato"».