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LA CROCE ROSSA ITALIANA PASSA SOTTO LA VIGILANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE SPA E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

DDL n. 1956

 

Comma 3 bis

        «3-bis. L'articolo 6 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, è sostituito dal seguente: "Art. 6 - (Vigilanza sulla Croce Rossa Italiana e statuto della Associazione Croce Rossa Italiana.) - 1. Ferme restando le competenze del Ministero della difesa a legislazione vigente, le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, della difesa, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, il commissario straordinario rimane in carica per ventiquattro mesi ed in ogni caso non oltre la data di costituzione degli organi.

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato"».


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Autista Soccorritore Oggi

"Non e' più solo un conducente di veicoli sanitari che rimane seduto al volante in attesa che barellieri frettolosi e impacciati carichino il Paziente in ambulanza, ma è colui che  collabora attivamente con il personale medico durante le attivita' sanitarie e ha grande responsabilita' circa la sicurezza dell' équipe di soccorso con la quale lavora." (tratto da "AutistaSoccorritore.it).
Egli è colui che presta il Soccorso Sanitario Urgente, mette in atto manovre Salvavita, esegue pratiche di soccorso e mobilizzazione impegnative e rischiose….. Non è un figurante, bensì un attore fondamentale!
Ma, nonostante tutto ciò, la figura professionale riconosciuta “Autista Soccorritore”  non esiste, mancano sia il profilo professionale, sia  quello giuridico, pur essendo prevista una formazione specifica.
















 

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